Art. 16.
(Attività di controllo).

      1. I comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sugli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, direttamente ovvero utilizzando le strutture locali competenti e le strutture dell'ISPESL, anche mediante monitoraggio periodico degli impianti.
      2. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può eseguire verifiche, accertamenti tecnici, ispezioni, sopralluoghi e accessi agli impianti, nonché ordinare l'esibizione di dati, informazioni e documenti ai titolari o ai gestori dei medesimi impianti.
      3. Nei casi di superamento dei limiti massimi di emissione fissati dalla legge, il sindaco mediante diffida ordina la messa a norma entro un mese. In caso di inottemperanza, il sindaco revoca la concessione alla gestione dell'impianto.